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Prestiti cambializzati senza garanzie

Sei un consumatore del credito che necessiti di un prestito, ma non sei in possesso dei requisiti di bancabilità? Allora, ti trovi nella giusta guida: se sei un cattivo pagatore, un soggetto protestato, un disoccupato, una casalinga senza lavoro e separata, uno studente senza reddito e vuoi richiedere un prestito per realizzare i tuoi sogni e fare fronte a spese e imprevisti, allora, l’unica alternativa è quella di accendere un contratto di prestito assistito dalla garanzia del titolo cambiario. Se non sei titolare di alcun bene immobile o sei un soggetto nullatenente, non capace di maturare alcun flusso reddituale e non sei titolare di alcun tipo di contratto di lavoro subordinato (tempo indeterminato e/o determinato) non avere timore, nella prassi commerciale troverai varie Agenzie in attività finanziaria e varie Società di mediazione creditizia in grado di soddisfare ogni tua esigenza, anche senza la presenza di una garanzia reale come pegno e ipoteca.

Prestiti cambializzati senza garanzie: la cambiale

Secondo la disciplina normativa, la cambiale assolve alla funzione di titolo di credito e di garanzia dato che legittima il soggetto creditore, in caso di mancato pagamento e di insolvenza del soggetto debitore, ad agire mediante azione di protesto nei confronti del patrimonio e dei beni del soggetto sottoscrittore e debitore. I titoli di credito, quale è l’effetto cambiario, sono degli strumenti predisposti per agevolare, velocizzare e regolamentare la movimentazione del credito all’interno del sistema commerciale ed economico italiano, venendo ad evitare le lungaggini burocratiche che si avrebbero nel caso in cui si ricorresse al contratto di cessione del credito.

Per essere un valido titolo esecutivo all’ordine, la cambiale necessita dell’applicazione sul retro dell’imposta di bollo proporzionale all’ammontare della somma indicata nella cambiale (l’imposta di bollo è pari al 12 per mille dell’importo della cambiale); in mancanza totale o parziale dell’assolvimento dell’imposta di bollo il titolo cambiario non può essere protestato. Quando la cambiale, all’atto di presentazione presso l’istituto di credito per l’incasso, non viene onorata alla data di scadenza, il mancato pagamento da parte del debitore, porta il creditore ad agire mediante l’atto formale che consiste nella “levata del protesto” (Art. 51 Regio Decreto n. 1669/1933). Il “protesto” del titolo cambiario, purchè in regola con il bollo applicato, costituisce il titolo esecutivo per l’ammontare non onorato, e se il mancato pagamento è parziale, l’azione esecutiva può essere esercitata per l’ammontare dell’importo della cambiale non pagato.

Inadempimento obbligazione cambiaria: azioni esperibili da parte del creditore

Qualora il titolo cambiario non venga onorato puntualmente, è data la possibilità per il creditore e soggetto beneficiario del credito ovvero per il “portatore” al momento dell’incasso della cambiale, richiedere a titolo di risarcimento:

  • l’ammontare inadempiuto riportato sulla cambiale;
  • gli interessi maturati al saggio di interesse legale dal giorno della presentazione;
  • le spese per il protesto.

In caso di mancato pagamento della cambiale il creditore ha la possibilità di agire giudizialmente, optando tra due tipi di azioni cambiarie:

  • l’azione direttarivolta  contro gli  obbligati principali,
  • l’azione di regressorivolta contro gli obbligati di regresso. Il creditore può rivolgersi sia all’ultimo girante sia a uno dei giranti che appaiono sul titolo della cambiale.

Prestito cambiario senza garanzia: polizza vita

Quanto detto sopra dal punto di vista della normativa permette di fare capire come il creditore sia tutelato nei confronti di un eventuale inadempimento da parte di un soggetto debitore sottoscrittore privo di garanzie. In effetti, anche lo stesso soggetto debitore può tutelarsi mediante la sottoscrizione ed il pagamento del premio di una polizza vita dato che la tutela assicurativa protegge dai creditori.

Il nostro codice civile sancisce la non assoggettabilità ad azioni esecutive o pignorabilità o a misure cautelari (sequestro conservativo o giudiziale) delle somme dovute al contraente o al soggetto beneficiario. In pratica, nessun creditore di tutti i soggetti che hanno stipulato la polizza vita (contraente) e dell’eventuale soggetto, diverso dal beneficiario a cui è stata stipulata in favore la polizza, potrà aggredire i premi versati ad una compagnia assicurativa o ad una banca. La tutela assicurativa vale anche nel fallimento: dinanzi il fallimento del contraente o del beneficiario, l’art. 46, comma 5, della legge fallimentare prevede che “Non sono compresi nel fallimento … le cose che non possono essere pignorate per disposizione di legge“.

Sul tema è intervenuta anche la Cassazione (Cass. 31 marzo 2008 n. 8271) che ha posto definitivamente fine ad una serie di dispute e di interpretazioni inerenti la disciplina giurisprudenziale:  in essa si afferma che: “In tema di contratto di assicurazione sulla vita, alla dichiarazione di fallimento del beneficiario non consegue lo scioglimento del contratto, né il curatore, al pari di quanto previsto per «le somme dovute» di regola impignorabili secondo l’art. 1923 del codice civile, può agire contro il terzo assicuratore per ottenere il valore di riscatto della relativa polizza stipulata dal fallito quand’era in bonis, non rientrando tale cespite tra i beni compresi nell’attivo fallimentare ai sensi dell’art. 46, primo comma n. 5, considerata la funzione previdenziale riconoscibile al predetto contratto, non circoscritta alle somme corrisposte a titolo di indennizzo o risarcimento“.

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