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Prestiti cambializzati con pegno

Crisi economica e recessione negativa, politiche monetarie volte alla “stretta” hanno portato il canale creditizio verso la necessità di creare nuovi strumenti finanziari che permettessero di affrontare il problema della domanda di  risorse finanziarie da parte del canale “domestico”. Tra i tanti prodotti creditizi che, dal 2001 ad oggi, non hanno davvero conosciuto crisi ma una spiccata e brulicante domanda, sono quelli concernenti il prestito cambiario con garanzia reale del pegno. Vediamo in questa guida di cosa si tratta e quali finanziarie sono in grado di offrire la crescente domanda.

Prestiti con la garanzia reale: il pegno

Come sancisce e scandisce la disciplina civilistica, il pegno è un diritto di garanzia su cose mobili e non su beni immobili (come l’ipoteca), su crediti o su diritti aventi per oggetto beni mobili (articolo 2784 Codice Civile) che si costituisce tramite un contratto di pegno, oltre alla possibilità contestuale di sottoscrivere un contratto di prestito. Il contratto di pegno che si “aggancia” e perfeziona quello relativo al prestito con cambiali, è un contratto reale che richiede la “traditio” ovvero la consegna materiale e fisica della cosa o del documento che ne conferisce la disponibilità (come sancito e previsto dal primo comma dell’articolo 2786 cod civ.). Cosa o documento possono essere consegnati ad un terzo soggetto designato dalle parti o rimanere in custodia ad entrambe: essenziali, per la sicurezza della garanzia reale del pegno e per la pubblicità verso i terzi soggetti, è che il soggetto costituente sia nell’impossibilità di disporne senza la cooperazione del soggetto creditore (articolo 2786 comma secondo, disciplina civilistica).

Il soggetto creditore che riceve la cosa deve ed è obbligato a custodirla, non può disporne né farne uso, salvo che per necessità di conservazione (articolo 2790 codice civile); però, se il pegno ha per oggetto denaro o cose fungibili, il soggetto creditore ricevente è solo obbligato a restituire altrettante cose della stessa specie o qualità (si parla di pegno irregolare).

Prestiti cambiari con pegno: i diritti del creditore pignoratizio

Con la sottoscrizione del prestito cambiario assistito dalla garanzia reale del pegno, il soggetto erogante e creditizio (banca o società finanziaria) vanta una “doppia” forma di tutela:

  • fare vendere la cosa secondo una particolare procedura regolata dall’articolo 2797 codice civile (senza passare attraverso il macchinoso procedimento dell’espropriazione),
  • farsi pagare con il diritto di prelazione sulla cosa ricevuta in pegno, che sia rimasta in suo possesso o del terzo designato; con la restituzione della cosa, si perde la prelazione,
  • chiedere al giudice che la cosa gli venga assegnata in pagamento fino a concorrenza e restituzione del debito contratto, il quale viene rimborsato attraverso il pagamento delle cambiali,
  • fare propri i frutti civili,
  • infine, nel pegno di crediti, il soggetto creditore pignoratizio può riscuotere il credito e, se il credito è scaduto, può trattenere il denaro ricevuto quanto basta per soddisfarsi (articolo 2803 codice civile).

Prestito cambiario con pegno: offerte commerciali

Una volta esaminata la disciplina civilistica e giurisprudenziale, occorre giungere a considerare aspetti pragmatici e commerciali che possano aiutare il soggetto potenziale sottoscrittore a capire dove rivolgere la propria domanda. Tra i vari operatori creditizi che offrono la soluzione dei prestiti cambiari su pegno vi è quella di Banca Marche o meglio, dopo la liquidazione coatta amministrativa, Nuova Banca delle Marche S.p.A., in breve Nuova Banca Marche. La soluzione creditizia proposta consente di ricevere un prestito veloce, senza alcuna indagine sul merito creditizio per eventuali insolvenze pregresse per cattivi pagatori e protestati.
Data la necessità della presenza fisica del debitore all’atto della stipula della polizza di pegno, e conseguente erogazione del capitale ottenuto, l’operazione può essere conclusa solo presso le filiali ubicate sul territorio. All’atto di erogazione del prestito dovranno essere sostenuti i costi accessori legati alla custodia del bene, il Tan è del 12% e il Taeg massimo applicato del 12,357%.

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