Sei residente a Rimini o in Provincia e sei alla ricerca di un prestito con obbligazione cambiaria? Ecco la guida utile che ti supporta nell’espletamento dell’iter valido all’ottenimento del finanziamento con cambiale, la quale funge da titolo di credito e da strumento di pagamento. La normativa che disciplina il documento cambiario è contenuta nel Regio decreto n. 1669 del 14/12/1933 (in Gazzetta Ufficiale n.292 del 19/12/1933), a cui si rinvia in dettaglio per la lettura inerente la completezza del titolo cambiario sotto il profilo dei requisiti necessari per la piena validità della cambiale come strumento di garanzia e di pagamento dell’obbligazione assunta dal soggetto sottoscrittore. Procediamo con ordine e iniziamo a fornire informazioni dettagliate e rilevanti ai fini della disciplina normativa dei prestiti cambializzati.
Prestito con cambiale: disciplina contrattuale
Come già indicato la fonte normativa in materia di titolo cambiario è contenuta nel decreto n. 1669 del 14/12/1933 (in Gazzetta Ufficiale n.292 del 19/12/1933), che rimane il corpus di riferimento per la normativa contrattuale e la prassi commerciale del funzionamento del prestito in questione. La cambiale essendo un titolo di credito assolve alla funzione di strumento di pagamento, attraverso il quale è possibile onorare puntualmente e mensilmente l’obbligazione assunta a titolo di rimborso e restituzione del prestito (capitale + interessi).
Inoltre, la cambiale è anche il titolo di credito che garantisce e tutela il soggetto creditore, il quale vanta e ha il diritto di levare azione di protesto nel caso in cui il soggetto debitore risultasse inadempiente ed insolvente. Il protesto è la solenne constatazione, espletata mediante un atto pubblico (redatto da notaio o pubblico ufficiale) da un pubblico ufficiale ai sensi dell’art. 68 Regio Decreto n. 1669/1933, del mancato adempimento della cambiale conseguente all’avvenuta presentazione all’incasso del titolo cambiario. L’azione di “protesto” della cambiale, in regola con il bollo applicato, costituisce un titolo esecutivo per l’ammontare non pagato, se il mancato pagamento è parziale, l’azione esecutiva potrà essere esercitata per quella parte della somma non pagata.