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Cos’è la cambiale?

La cambiale è un titolo di credito nato nella prassi commerciale, in particolare, nel contesto del commercio marittimo e terrestre che, nel corso del tempo e dell’evoluzione telematica, non ha mai conosciuto alcun tramonto. Anzi, il titolo cambiario, negli ultimi tempi, ha conosciuto un incremento in termini di domanda da abbinare alla sottoscrizione dei contratti di prestito, il cui pagamento avviene non con il rimborso della rata ma con lo strumento di pagamento, rappresentato dal titolo di credito regolarmente bollato. Vediamo meglio in questa guida di comprendere di cosa si tratta, il funzionamento, la prassi giurisprudenziale e quella commerciale.

La cambiale: fonti normative

Per quanto concerne la disciplina legislativa in merito alla cambiale, la fonte normativa primaria è rappresentato dal Regio Decreto 14/12/1933 n.1669 o Legge cambiaria. Ai sensi dell’articolo 1 Legge cambiaria, la cambiale deve contenere:

1) la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
2) l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata;
3) il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario);
4) l’indicazione della scadenza;
5) l’indicazione del luogo di pagamento;
6) il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento;
7) l’indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa;
8) la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).

L’articolo 2 della suddetta Legge prevede e chiarisce che se:

Il titolo nel quale manchi alcuno dei requisiti indicati nell’articolo precedente non vale come cambiale, salvo i casi previsti nei seguenti comma. La cambiale senza indicazione di scadenza si considera pagabile a vista. In mancanza d’indicazione speciale, il luogo indicato accanto al nome del trattario si reputa luogo del pagamento, e insieme, domicilio del trattario. La cambiale in cui non è indicato il luogo di emissione si considera sottoscritta nel luogo indicato accanto al nome del traente. Se sono indicati più luoghi di pagamento, s’intende che il portatore possa presentare in qualunque di essi la cambiale per l’accettazione ed il pagamento.
Questi articoli sono interessanti in quanto consentono di comprendere come la cambiale sia un titolo di credito all’ordine, a letteralità completa, autonomo, astratto, esecutivo, formale.

La cambiale: tipologie di titoli nella prassi operativa

Il titolo cambiario attribuisce al legittimo possessore che può essere un soggetto diverso dal creditore stesso, il diritto incondizionato ed indiscutibile di farsi pagare una somma determinata entro una scadenza indicata. Esistono due tipologie di titoli di credito: la cambiale emessa come cambiale tratta, e quella emessa come cambiale propria o pagherò cambiario.La cambiale tratta è costituita da un ordine di pagamento che il traente concede al soggetto trattario (debitore), in modo tale che il soggetto creditore (che può essere sia il soggetto traente stesso che un terzo soggetto diverso dalle parti sottostanti) ne tragga beneficio economico. Qualora il soggetto trattario accetti, viene ad assumere uno nuovo status o condizione di debitore principale verso chiunque possegga ed abbia in mano il titolo cambiario stesso. Il pagherò cambiario vede invertire i soggetti del documento: il titolo è infatti emesso dal debitore, il quale appone in forma scritta e formale la sua promessa di pagare un dato beneficiario o soggetto creditore.

La cambiale: compilazione del titolo di credito

In quanto titolo di credito e destinato alla circolazione all’interno dei vari flussi commerciali, la cambiale deve essere opportunamente compilata in modo tale che sia perfezionata con la compilazione dei dati personali, quali: nome, luogo di nascita, data di nascita, codice fiscale del soggetto trattario,  colui che pagherà la cifra. Inoltre, si deve aggiungere ed indicare anche la scadenza del pagamento ed il nome del soggetto beneficiario, colui al quale si farà il pagamento. Qualora mancasse uno dei dati sopra indicati, il documento cambiario non assumerebbe il valore di cambiale; inoltre, la cambiale è provvista anche di una “facciata” sul retro che deve essere compilata con le informazioni seguenti:

  • l’imposta da bollo,
  • la girata, che reca il nome del giratario, la data e la firma del girante. Nel caso di cambiale in bianco si appone solo la firma del girante ed il titolo di credito è un titolo al portatore.

Mancato pagamento della cambiale: azioni da esperire

Nel caso di insolvenza del soggetto debitore, il soggetto creditore e beneficiario della somma riportata sul titolo cambiario, possono essere esperite le seguenti azioni:

  • azione diretta o protesto, che può essere fatta valere nei confronti del debitore o degli eventuali garanti;
  • azione di regresso che deve essere espletata entro 12 mesi la data di levata del protesto: si richiede in tale caso il pagamento della somma non riscossa, le spese e gli interessi.
  • riscossione forzata della somma indicata sulla cambiale tramite il pignoramento dei beni del debitore.

 

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