Prestiti cambializzati: tutto quello che c’è da sapere in questa GUIDA

Introduzione

Questo articolo è una sorta di guida completa al prestito cambializzato, puoi vedere lo specchietto con i principali argomenti, ciascuno dei quali, qualora merita ulteriori chiarimenti, è stato approfondito (vedi il menu a destra tutti i vari argomenti trattati. Spero sia di tuo gradimento, ci abbiamo messo l’anima, segnalaci anche eventuali domande e chiarimenti e risponderemo nei nostri limiti, lo scopo è quello di fare la guida più approfondita al prestito con cambiali presente su internet, dandoti solo le informazioni che servono affinchè tu possa scegliere con massima consapevolezza: buona lettura :).

Negli ultimi tempi di crisi economica e con uno scenario macroeconomico in grave recessione e di crisi occupazionale, gli istituti di credito e le società finanziarie si sono ingegnate nell’offrire alla clientela del credito (privati e/o imprese) nuove offerte commerciali e di grande valore aggiunto come i prestiti cambiari o finanziamenti con rilascio di effetti cambiari. Sebbene il collettivo immaginario possa pensare che questa fattispecie contrattuale sia “superata” ed atavica, oggi, la prassi operativa e commerciale ha assolutamente rivalutato il prodotto creditizio assistito con il titolo cambiario. Vediamo in questa guida di capire meglio di cosa si tratta e quale sia la disciplina contrattuale e commerciale che ruota intorno ai prestiti assistiti dal rilascio degli effetti cambiari. Ma, prima partiamo dall’analisi della garanzia e dallo strumento di pagamento rappresentato dalla cambiale, la cui fonte normativa è il Regio Decreto 14 Dicembre 1933 n. 1669.

La cambiale: peculiarità e requisiti

Le cambiali sono di titoli di credito all’ordine che attribuiscono al legittimo possessore il diritto incondizionato di farsi rimborsare una somma determinata ad una scadenza indicata sul titolo; non a caso esistono, nella prassi commerciale, diverse tipologie di titoli cambiari a seconda delle scadenze quali: cambiale a vista, a certo tempo data, a certo tempo data, a giorno fisso.

Come sancito e contenuto nel Regio Decreto 14 Dicembre 1933 n. 1669, all’articolo 1, la cambiale deve contenere i seguenti elementi:

  • la denominazione di cambiale (o vaglia o pagherò cambiario) inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto,
  • l’ordine incondizionato di pagare una determinata somma (per la tratta) o l’incondizionata promessa di pagare (per il vaglia cambiario),
  • il nome, il luogo e la data di nascita, oppure il codice fiscale, del soggetto designato a pagare (soggetto detto “trattario” per le tratte ed “emittente” per i pagherò),
  • l’indicazione della scadenza e del luogo di pagamento (inteso come il Comune),
  • il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento (soggetto detto “beneficiario”),
  • l’indicazione del luogo e della data dove la cambiale è emessa,
  • la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (soggetto detto “traente” nel caso di tratta ed “emittente” nel caso di pagherò). Nei pagherò (vaglia cambiari) deve anche essere indicato il codice fiscale dell’emittente oppure il luogo e la data di nascita

Il titolo cambiario: tipologie commerciali

Il titolo o effetto cambiario a garanzia del prestito può essere emessa sotto forma di cambiale tratta o di cambiale propria (il famoso pagherò  o vaglia cambiario).
La cambiale tratta non è altro che un ordine di pagamento che il soggetto firmatario (il traente) fornisce ad un soggetto debitore (trattario) a completo beneficio personale o di un soggetto terzo (creditore/beneficiario).
Il debitore è nella situazione di accettare o meno: nel primo caso il soggetto diventa l’obbligato principale sia nei riguardi di chi dovrà ricevere il pagamento del debito sia verso chi sarà in possesso del titolo documentale tramite girata.
Il soggetto traente rimane comunque responsabile, nei confronti del creditore, sia per l’accettazione che per il pagamento; l’unica modalità per esonerarsi è quella con la previsione della clausola della responsabilità per l’accettazione. Ognuno dei creditori sarà tutelato nei confronti di tutti coloro che, dopo il traente, entreranno in possesso del titolo cambiario.

Il pagherò o vaglia cambiario viene emesso direttamente dal soggetto debitore e contiene la sua promessa di onorare l’obbligazione contratta con un certo beneficiario. L’emittente, in questo caso, rimane sempre e comunque l’obbligato principale.

Titolo cambiario: mancato adempimento, azioni del creditore

Qualora alla scadenza del titolo cambiario, il soggetto debitore non adempia ad hoc all’obbligazione contratta, il soggetto creditore può procedere con l’azione diretta, la quale può essere fatta valere nei confronti dell’insolvente o degli eventuali soggetti avallanti. Questo procedimento si prescrive decorsi tre anni dallo scadere della cambiale e comporta un recupero del credito, riportato sul titolo tramite un precetto di pagamento. Inoltre, il soggetto creditore in possesso di cambiale insoluta può levare l’azione di protesto e richiedere all’inadempiente la somma non riscossa, oltre le eventuali spese ed interessi. In più, il beneficiario dell’importo della cambiale può agire direttamente ed automaticamente nei confronti dei beni del soggetto inadempiente mediante azione di pignoramento, in modo tale da soddisfarsi sugli stessi, per mezzo della messa in liquidazione.

Peculiarità di un prestito con cambiali

Ultimamente sul mercato creditizio e bancario, con la crisi economica impetuosa e la “stretta” creditizia, sono ritornati di grande moda e a grande richiesta i prestiti cambializzati, i quali consentono di sottoscrivere un contratto di prestito, il cui montante (capitale + interessi) viene rimborsato mediante il pagamento del titolo cambiario, il quale funge da titolo di credito e da strumento di pagamento.

La peculiarità di questa forma di prestito è legata al fatto che il soggetto sottoscrittore (sia dipendente privato/pubblico che soggetto autonomo o pensionato) dovrà fare fronte al piano di ammortamento non pagando una rata mensile con addebito diretto sul conto corrente o bollettino postale ma, mediante l’adempimento dell’effetto cambiario presso lo sportello bancario indicato sul titolo stesso.

Requisiti necessari

Per quanto concerne i requisiti richiesti dalle società finanziarie o dagli istituti di credito, per contrarre un prestito assistito dalla garanzia cambiaria, possono essere ascrivibili ai seguenti:

  • essere lavoratori dipendenti (settore privato e/o pubblico) provvisti di busta paga o di regolari garanzie (in particolare per le richieste di importi elevati),
  • lavoratori autonomi o titolari di Partita Iva, i quali devono presentare il Cud o Modello 730,
  • pensionati, i quali devono esibire come documentazione il cedolino della pensione mensile.
  • affidabilità creditizia del richiedente (nessun protesto cambiario in corso),
  • eventuale presenza di una garanzia quale un garante, una polizza vita o il TFR (per i lavoratori dipendenti),
  • solidità patrimoniale e proprietà di un bene immobile.
Gli importi oggetto di erogazione a titolo di prestito cambializzato variano da un minimo di 1.500 euro fino ad giungere all’importo massimo di 50.000 euro, mentre per quanto concerne la durata delle rate varia da 1 anno fino ad un massimo di 10 anni a discrezione dell’istituto di credito o della finanziaria che lo eroga.

Prestiti cambializzati per cattivi pagatori e soggetti protestati

L’accessibilità ai prestiti cambializzati è estesa anche ai soggetti cattivi pagatori iscritti alle liste della CRIF e ai soggetti protestati. (Qui trovate tutte le informazioni specifiche in merito per accedervi)
In certi casi, tuttavia, il soggetto richiedente cattivo pagatore deve comunque possedere i seguenti requisiti:

essere proprietario di un bene immobile e sottoscrivere o presentare un’ulteriore garanzia come una busta paga ed il TFR nel caso di lavoratori dipendenti.

La somma massima erogabile sarà proporzionata non solo alla retribuzione netta mensile ma, anche, all’importo maturato ai fini della liquidazione.

Nel caso in cui vi sia la presenza di altri finanziamenti in corso, il capitale finanziario non deve eccedere 1/2 dello stipendio percepito.

Per i soggetti segnalati come cattivi pagatori o protestati sono, spesso e volentieri, richieste ulteriori garanzie, specie per i lavoratori autonomi segnalati come cattivi pagatori al CRIF: in questo caso è necessario presentare una polizza vita o una polizza fidejussoria che garantisca l’obbligazione assunta da eventuale inadempimento contrattuale.

Anche se il titolo cambiario permette al creditore di avviare un’azione di pignoramento nei confronti dei beni del soggetto debitore insolvente, tuttavia, nella prassi commerciale, le banche e le società finanziarie per tutelarsi da eventuali rischi, richiedono la stipula di una polizza fidejussoria. Si tratta di un credito di firma in grado di rappresentare un’ulteriore garanzia prestata a fronte di una obbligazione assunta nei confronti di un terzo. Come riporta l’articolo 1936 del Codice civile: “E’ Fideiussore colui che, obbligandosi personalmente verso il creditore, garantisce l’adempimento di un’obbligazione altrui. La Fideiussione è efficace anche se il debitore non ne ha conoscenza.“.

Vantaggi di un prestito cambializzato

Rispetto ad ogni altra tipologia di prestiti quali quelli personali, cessioni del quinto e delegazioni di pagamento, i prestiti cambializzati sono per il soggetto richiedente una forma di finanziamento veloce; in particolare, nei casi in cui si abbia necessità di una somma in poche ore (24-48 ore) per fare fronte a spese urgenti o per realizzare progetti imprevisti. Ecco perché si parla di prestiti cambiari veloci, sicuri e online: in meno 24 ore dalla presentazione della richiesta, la società creditizia (banca o finanziaria), valutata la documentazione inoltrata dal richiedente e l’affidabilità delle garanzie presentate, approva o rigetta la pratica comunicando l’esito al cliente del credito.

Inoltre, come abbiamo già avuto modo di mettere in evidenza, i soggetti che possono richiedere un prestito cambializzato sono, nella prassi commerciali, tutti i bacini di utenza:

  • richiedenti con ordinari requisiti di outstanding creditizio in grado di ottenere sia i prestiti “canonici” che quelli con garanzia dell’effetto cambiario; in genere, questi ultimi sono quelli più veloci anche se, più onerosi,
  • richiedenti con “problemi” di affidabilità creditizia e con una storia finanziaria pregressa a dire poco rosea; si tratta di persone che non hanno un rapporto di lavoro o non sono titolari di una busta paga o hanno avuto particolari problemi pregressi nella restituzione di altri finanziamenti. Anche le donne casalinghe divorziate senza un impiego possono richiedere ed ottenere un prestito cambiario: in questo caso, è richiesto a titolo di garanzia del finanziamento l’assegno di mantenimento dell’ex coniuge. L’avallo potrebbe essere un’ulteriore fonte e strumento di garanzia per fronteggiare eventuali ripercussioni negative che deriverebbero dall’inadempienza del titolo di credito.

Per il soggetto beneficiario o creditore dell’importo redatto sul titolo di credito, qualora il debitore non adempia puntualmente all’obbligazione, il prestito cambiario viene a rappresentare una forma “privilegiata” dato che può rifarsi sul patrimonio del debitore in maniera più veloce, rapida ed efficace.

Quali sono invece gli svantaggi

Se da un lato abbiamo messo in evidenza i vantaggi dei prestiti cambializzati per il soggetto richiedente e per il beneficiario, dall’altro lato si devono evidenziare gli svantaggi di questa peculiare forma di prestito assistita dalla garanzia del titolo di credito cambiario. Un primo “problema” è rappresentato dalla cambiale stessa, la quale è una forma di tutela e di garanzia per la banca o la società finanziaria, le quali possono levare subito l’azione di protesto e l’avvio del recupero crediti immediato. Non adempiere al pagamento della cambiale ha conseguenze onerose molto negative: l’iscrizione al Registro dei Protesti potrebbe aggravare la situazione debitoria, assai già precaria. Non si potrà richiedere ulteriori prestiti e liquidità fino a quando il debitore insolvente non avrà proceduto a regolarizzare la situazione ad hoc.

I prestiti con cambiali sono una forma di finanziamento che rappresentano “l’ultima valida opportunità” di accesso al mercato creditizio. Spesso, un soggetto che decide di ricorrere a questa forma di credito ha già tentato le altre strade creditizie con insuccesso. Il rischio di sottoscrivere il prestito cambiario non è scevro da costi e oneri economici piuttosto esosi, i quali devono essere ben valutati. Ecco un esempio di tariffario dei tassi di interesse richiesti su un prestito con cambiali:

Importo
richiesto
Mesi di
rimborso
50% Rate
con interessi
50% Rate
senza interessi
5.000 €
60
30 da 105,00 €
Taeg 8,33%
30  da  105,00 €
taeg 10,33%
10.000 €
60
30 da 210 €
Taeg 7,49%
30 da 210,00 €
taeg 9,50%
20.000 €
120
60 da 235 €
Taeg 6,49 %
60 da 403,00 €
taeg 7,97%
30.000 €
120
60 da 602,00 €
Taeg 6,93 %
60 da 349,00 €
taeg 6,42 %

Come si evince il TAEG è piuttosto esoso rispetto alla “media” dei tassi di interesse applicati sui prestiti personali; a questo, si devono aggiungere ulteriori costi accessori come quelli legati all’acquisto dei titoli di credito, al ricarico delle imposte di bollo, alle commissioni di istruttoria. Ecco perché, prima di sottoscrivere una tale forma di prestito, è bene che si valutino tutte le voci di costo che gravano sul montante del prestito.

Una nota “negativa” è rappresentata anche dalle garanzie accessorie che possono essere ulteriormente richieste e sottoscritte: la presenza di un mallevadore, la sottoscrizione di una copertura assicurativa vita, una garanzia reale rappresentata dal pegno dato che, ai sensi dell’articolo 2784, questo ha ad oggetto beni mobili, crediti o altri diritti.

Prestiti cambializzati tra soggetti privati seri

Per abbattere le spese di intermediazione o di brokeraggio creditizio, sul mercato del social lending è nata una variante interessante del prestito cambializzato, quello tra i soggetti privati seri. Si tratta di una forma di prestito veloce ed affidabile dato che si possono richiedere a soggetti risparmiatori e prestatori di fondi e di risparmi personali accumulati nel tempo. Anche un familiare o un conoscente “stretto” possono concedere tale forma di prestito attraverso il rilascio di cambiali. Un valido consiglio e forma di tutela per il soggetto prestatore di fondi monetari è quello di sottoscrivere tra le parti una scrittura privata che, secondo il dettato dell’articolo 2702 del Codice civile, essa “fa piena prova fino a querela del falso, della provenienza delle dichiarazioni da chi l’ha sottoscritta, se colui contro il quale la scrittura è prodotta ne riconosce la sottoscrizione, ovvero se questa è legalmente considerata come riconosciuta“.