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Prestiti cambializzati sicuri per i creditori

Sei un soggetto protestato o cattivo pagatore e necessiti di un prestito per realizzare i tuoi sogni o per fare fronte a spese impreviste, puoi inoltrare la tua richiesta ad una società di mediazione creditizia o ad un’agenzia in attività finanziaria o ad una banca per richiedere il prestito cambializzato. Si tratta di un prodotto nato ed ideato per i soggetti che hanno una storia creditizia pregressa piuttosto grigia e che hanno difficoltà nell’accesso al tradizionale mercato del credito.

Purtroppo, negli ultimi tempi di crisi economica e di mancanza di liquidità, il numero di richieste per questa forma di finanziamento ha conosciuto una domanda esponenziale. Ciò è giustificato dalla possibilità di ricevere un prestito in poche ore, anche a domicilio, con la contestuale sottoscrizione di un’unica firma, salvo casi eccezionali.

Per importi che eccedono i 50/60.000 euro, tuttavia, l’ente creditore vuole tutelarsi maggiormente, richiedendo la firma di un ulteriore soggetto, terzo mallevadore o soggetto avallante, che in virtù dei requisiti richiesti, è in grado di garantire e di rispondere dell’adempimento del debito contratto, con le proprie risorse economiche personali.

Non solo, per importi di entità così rilevante, può essere richiesta la sottoscrizione dell’effetto cambiario e del contratto di garanzia reale rappresentato dal pegno, come dettato dalla disciplina civilistica: “Il pegno si costituisce con contratto o con atto unilaterale che devono rivestire forma scritta. Esso appartiene alla categoria dei diritti reali su cosa altrui, e di conseguenza fanno capo ad esso i caratteri dell’assolutezza, dell’immediatezza e dell’accessorietà in quanto esso deve necessariamente accedere ad un credito esistente e valido. È possibile inoltre un pegno a garanzia di un credito futuro“.

Prestito cambializzato sicuro: l’effetto cambiario

Ottenere un prestito personale finalizzato o meno mediante il rilascio di un effetto cambiario è divenuto un trend in fortissima crescita, negli ultimi tempi. Ma perché? La risposta è palese, il contesto macroeconomico è assolutamente incerto ed instabile: negli anni della crisi 2009-2010, il numero di soggetti insolventi e non capaci di fare fronte ai debiti ed alle obbligazioni pecuniarie contratte è aumentato esponenzialmente.

Inoltre, anche il mondo aziendale e della Pubblica Amministrazione ha visto mutare in maniera drastica il contesto in cui si trovano ad operare, i lavoratori con la Riforma del Jobs Act sono meno “tutelati” dinanzi alla flessibilità della contrattualistica approntata e revisionata, la domanda ed i consumi interni sono stagnanti e piuttosto labile ed incerta è la ripresa. Insomma, si capisce che la situazione non è delle più rosee e per i consumatori creditizi fare un debito ed aprire un finanziamento o un mutuo diventa una vera incognita, in quanto non si ha certezza per il futuro di poter adempiere puntualmente il debito. Non perché non si voglia onorare l’obbligazione ma, purtroppo, un evento negativo come la perdita del posto di lavoro e la non capacità di produrre flussi di liquidità costante, portano a situazioni di default.

I soggetti creditori, dinanzi a questi rischi ed incertezze, necessitano di solide garanzie patrimoniali e reddituali che si sostanziano in modo diversi; dal punto di vista commerciale, uno di questi è proprio quello di richiedere contestualmente alla sottoscrizione del contratto di finanziamento, il rilascio degli effetti cambiari. La cambiale viene ad espletare la funzione di titolo di credito, se viene regolarmente bollata, strumento di garanzia e surrogato di pagamento della rata del prestito personale. Secondo la prassi commerciale la cambiale  diviene una valida garanzia a cui viene allegata la documentazione del soggetto sottoscrittore e richiedente del finanziamento, che può assumere la veste di prestito personale, di mutuo o anche di leasing aziendale.

Gli effetti cambiari da rimborsare con cadenza mensile saranno di importo pari al valore della somma in denaro concessa in prestito (capitale) comprensiva degli interessi applicati al capitale, per costituire il famoso montante da restituire all’ente creditore. La cambiale a garanzia del prestito o di ogni altra forma di finanziamento riporta la data di scadenza dell’ultimo giorno fissato contrattualmente tra le parti per estinguere il debito contratto.

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