Prestiti senza busta paga? Se sei un soggetto lavoratore che non percepisce una busta paga mensile e necessiti di un prestito per fare fronte alle spese impellenti ed urgenti, non puoi fruire della cessione del quinto o del prestito con delega di pagamento.
La cessione del quinto, come disciplinata dalla Legge 180/1950 e dall’articolo 1260 del codice civile, è un prodotto creditizio non finalizzato che prevede il rimborso del debito contratto non attraverso il pagamento delle rate mensili dal lavoratore stesso ma, dal suo datore di lavoro (o dall’istituto di previdenza nel caso di pensionati) ed il relativo importo è trattenuto automaticamente e direttamente dal netto in busta paga (o dal cedolino della pensione). Il datore di lavoro è, dunque, il soggetto deputato a versare le rate a favore dell’ente creditore che ha erogato il prestito. Si parla di contratto di cessione del quinto dello stipendio in quanto l’importo della rata di rimborso del debito contratto non può normalmente eccedere la quinta parte dello stipendio netto mensile (ovvero il 20% della retribuzione netta mensile).
Allo scopo di aumentare la somma erogata, è possibile arrivare ad una rata massima di importo pari a due quinti dello stipendio; in tale caso, il soggetto richiedente deve sottoscrivere oltre che al contratto di cessione del quinto, anche un contratto di delegazione del pagamento, che impegna un altro quinto dello stipendio a rimborsare il debito contratto. Questa modalità di funzionamento peculiare alla cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione non è compatibile con quella che caratterizza il prestito cambializzato.
Prestito con busta paga: cessione del quinto e delega di pagamento
Secondo il dettato normativo previsto dalla Legge 180 del 1950 revisionata con la finanziaria del 2005, ai sensi dell’articolo 5 rubricato “Facoltà e limiti di cessione di quote di stipendio e salario“:
Gli impiegati e salariati dipendenti dallo Stato e dagli altri enti, aziende ed imprese indicati nell’art. 1 possono contrarre prestiti da estinguersi con cessione di quote dello stipendio o del salario fino al quinto dell’ammontare di tali emolumenti valutato al netto di ritenute e per periodi non superiori a dieci anni, secondo le disposizioni stabilite dai titoli II e III del presente testo unico.
Gli appartenenti al ruolo diplomatico e consolare e al ruolo degli addetti commerciali all’estero non hanno tale facoltà.
Per il personale dipendente dalle Camere del Parlamento si osservano le norme speciali stabilite dalle Camere stesse.
Questo articolo deve essere letto in abbinamento all’articolo 6 della suddetta Legge avente ad oggetto la disciplina dei “Requisiti necessari per l’esercizio della facoltà di cessione del quinto“:
Gli impiegati civili e militari e i salariati delle Amministrazioni dello Stato anche ad ordinamento autonomo possono contrarre prestiti, ai sensi dell’art. 5, qualora siano in attività di servizio, abbiano stabilità nel rapporto di impiego o di lavoro, siano provvisti di stipendio o salario fisso e continuativo ed abbiano diritto a conseguire un qualsiasi trattamento di quiescenza. I prestiti possono essere contratti per periodi di cinque o dieci anni, salva l’applicazione degli articoli 13 e 23.
Questi due dettati normativi ben fanno comprendere che la cessione del quinto e la delega di pagamento siano contratti e forme di prestito nate per assolvere alla richiesta di fabbisogno finanziario da parte dei dipendenti pubblici (statali e/o degli Enti locali), titolari e percipienti di una busta paga. Con il tempo, anche i lavoratori dipendenti del comparto privato assunti con contratto di lavoro a tempo indeterminato hanno potuto beneficiare di questo prodotto creditizio mediante la trattenuta diretta ed automatica dallo stipendio netto mensile (fino ad un massimo di due quinti dello stipendio, in caso di concorrenza con la delega di pagamento).
La garanzia in questa forma di prestito è rappresentata dalla busta paga stessa che il dipendente riceve con puntualità e cadenza mensile dal datore di lavoro (amministrazione pubblica e/o impresa privata), il quale si impegna e si surroga al dipendente nella trattenuta automatica e diretta del pagamento del debito. Ciò è non conciliabile per chi non percepisce una busta paga come i lavoratori autonomi o liberi professionisti, titolari di Partita Iva, non percipienti di una regolare busta paga ma soggetti alle fluttuazioni del mercato e della variabilità degli incassi.
Prestiti senza busta paga: prestiti con cambiali
Per chi non percepisce una busta paga e per chi non è assunto con regolare contratto di lavoro a tempo indeterminato può optare in sostituzione della cessione del quinto al finanziamento garantito dalla cambiale. Se, abbiamo visto nella cessione del quinto sullo stipendio o sulla pensione, la garanzia era rappresentata dalla busta paga o dal cedolino della pensione, con il prestito cambializzato, la garanzia è rappresentata dal titolo di credito: la cambiale. A garanzia del rimborso dei finanziamenti, ogni soggetto creditizio erogante può accettare effetti cambiari a firma del consumatore-debitore (obbligato principale) e di un terzo (mallevadore).
Gli effetti cambiari a garanzia del debito contratto possono essere rilasciati “in bianco” ovvero con scadenza “a vista”. Per essere regolare la cambiale deve essere assoggettata all’imposta di bollo secondo le attuali disposizioni in materia: aliquote ridotte sono previste nel caso di cambiali agrarie e per quelle riguardanti particolari operazioni di finanza “agevolata”. In caso di mancato adempimento delle obbligazioni assunte con la sottoscrizione degli effetti cambiari, l’ente creditore può far elevare il protesto e agire esecutivamente nei confronti dei debitori, i quali rispondono con tutto il proprio patrimonio personale.